Canoni di legalità ed irretroattività in materia di sanzioni amministrative (Consiglio di Stato, sez. VI, 04/11/2014, n. 5422)

Il Consiglio di stato ha ribadito la propria giurisprudenza costante, in base alla quale il principio di legalità vige anche in materia di sanzioni amministrative ex l.689/1982. Ciò vale a dire che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in base ad una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Peraltro, a tacere delle caratteristiche pur sempre di stampo penalistico che residuano in relazione a siffatte fattispecie di illecito “depenalizzate”, anche qualora si volesse interpretare ed applicare in modo restrittivo il principio succitato, consacrato nella disposizione dell’art. 25 della Costituzione, nel senso di riferirlo solo ed esclusivamente alle norme penali, ciò non esclude che debba pur sempre ritenersi applicabile il canone di irretroattività, posto come principio generale dell’ordinamento dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile – le c.d. preleggi – (Cfr. Cons. di Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3847 e nel medesimo senso Cons. di Stato, sez. V, 11 febbraio 2013, n. 1973).

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