Le controversie circa la corretta quantificazione e la legittima elaborazione della graduatoria di un pubblico concorso appartengono alla giurisdizione amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5361)

È pacifico che il disposto dell’art. 63 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 attribuisca alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di pubblici dipendenti; tuttavia, non altrettanto pacifica appariva l’attribuzione a tale Giudice anche in caso di modificazione della graduatoria di merito a seguito del mancato riconoscimento della qualifica di riservatario ai sensi della l. 68/1999.
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che spetta alla giurisdizione amministrativa la tutela della posizione giuridica del riservatario, in quanto la corretta quantificazione e la legittima elaborazione della graduatoria conclusiva del procedimento, inerisce ratione materiae alla procedura concorsuale stessa. Trattasi di un sindacato sulla legittimità della graduatoria.
Diverso sarebbe stato se, anziché contestare la graduatoria, fosse stato oggetto della controversia il riparto dei posti tra i riservatari nell’ambito delle fasce, in quanto materia privatistica e quindi riconducibile alla giurisdizione ordinaria, venendo in tale ipotesi in rilievo la fase successiva rispetto al procedimento amministrativo e quindi all’attività autoritativa (Cass. Civ., SS.UU., 13 febbraio 2008, n. 3409).

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