Impugnazione di un provvedimento amministrativo ed interessi diffusi: privi di legittimazione i singoli soggetti perché non titolari di un interesse dotato dei necessari requisiti di esclusività, differenziazione, attualità e concretezza (T.A.R. Lazio –Roma-, sez. III quater,12/02/2014, n. 1426)

Ai fini dell’impugnazione di un atto di riconversione ospedaliera, non è legittimato, in quanto tale, un cittadino residente nell’ambito territoriale eventualmente coinvolto.
La legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento e postula l’esistenza di un interesse attuale e concreto all’annullamento dell’atto.
Benché ogni residente abbia interesse ad un’efficiente rete di servizi in grado di tutelare i propri diritti fondamentali, nel caso di specie si è in presenza di un interesse “diffuso” di qualunque soggetto dell’ordinamento e perciò privo del carattere della personalità che consente di differenziarlo da quelli facenti capo alla generalità dei consociati, mancando in capo ai singoli soggetti ricorrenti un interesse dotato dei necessari requisiti di esclusività, differenziazione, attualità e concretezza.
A diversa conclusione si sarebbe potuti pervenire se a proporre ricorso fosse stato il Comune o un comitato spontaneo di cittadini (quest’ultimo se dimostra di avere un collegamento stabile con il territorio nel quale svolge l’attività di tutela degli interessi stessi, se la sua attività si è protratta nel tempo) in quanto enti esponenziale degli interessi dei soggetti che risiedono sul territorio.

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