L’ordinamento nazionale, in attuazione degli artt. 2, 3, 32 e 38, III comma, della Costituzione e sulla scorta della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18), al fine di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps (interesse nazionale primario ed infrazionabile), ha disciplinato il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Tale previsione mira a favorire la partecipazione del disabile – titolare del diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università (artt. 2, 3, 32 e 38, III comma, della Costituzione)- al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati al fine di favorirne la socializzazione e stimolarne le potenzialità.
Nella specie, il giudice amministrativo ha annullato il provvedimento con cui si disponeva una riduzione delle ore di sostegno previste per il singolo alunno, facendo obbligo alle Istituzioni scolastiche di adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi, in relazione al concreto fabbisogno del minore.