La sentenza in commento, emessa in fattispecie relativa alla diffusione di volantini antisemiti, definisce il perimetro applicativo della c.d. aggravante di negazionismo, ratione temporis prevista dall’art. 3, co. 3-bis, l. 654/1975.Dopo aver puntualizzato che la propaganda svolta dall’imputato non ha natura revisionista, ma negazionista, la Cassazione ritiene che nessuna valenza scriminante possa riconoscersi alla libertà di espressione, […]