La CEDU sul diritto all’oblio (CEDU, sez. I, sent. 25 novembre 2021, ric. n. 77419/16)

La Corte Edu si pronuncia sul caso di un ex caporedattore di un giornale online, ritenuto responsabile in sede civile per aver pubblicato sul sito web del suo giornale un articolo riguardante una rissa avvenuta in un ristorante, con dettagli sui relativi procedimenti penali e per non aver a
lungo proceduto a deindicizzare i tag per l’articolo, nonostante le richieste formulate in tal senso dagli interessati. La mancata deindicizzazione comportava che chiunque digitando in un motore di ricerca il nome del ristorante o del suo proprietario potesse avere accesso a informazioni sensibili sul procedimento penale. La Corte ha condiviso il punto di vista del governo secondo cui non solo i fornitori di motori di ricerca Internet, ma anche gli amministratori di testate giornalistiche o archivi giornalistici accessibili tramite Internet, come il ricorrente, dovrebbero essere obbligati a deindicizzare il materiale pubblicato ed ha, inoltre, convenuto con i tribunali nazionali che il prolungato e facile accesso alle informazioni sul procedimento penale a carico del ristoratore aveva violato il suo diritto alla
reputazione. Il diritto del ricorrente di fornire informazioni ai sensi della Convenzione non era stato, pertanto, violato, tanto più che non gli era stato effettivamente richiesto di rimuovere del tutto l’articolo da Internet.
Questo è stato il primo caso in cui la Corte ha esaminato la compatibilità della responsabilità civile di un giornalista per mancata deindicizzazione delle informazioni pubblicate su Internet con l’articolo 10 del Convenzione.

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