La CEDU su onere della prova nel risarcimento danni per l’uccisione di un detenuto in tempo di guerra (CEDU, sez. I, sent. 25 novembre 2021, ric. n. 41295/19)

La Corte Edu si pronuncia sul ricorso presentato dai parenti di un uomo (S.B.) scomparso dopo essere stato detenuto dai soldati croati durante la campagna militare “Operazione Tempesta” nel 1995, il cui corpo fu ritrovato nel 2002 in una fossa comune, insieme ai corpi di altri uomini portati via contestualmente a S.B. I ricorrenti avevano avanzato innanzi ai tribunali interni richiesta di risarcimento danni nei confronti dello Stato croato, domanda rigettata perché essi non avrebbero provato la responsabilità dello Stato stesso per la morte del loro parente.
I Giudici di Strasburgo hanno rilevato, innanzitutto, che non c’era stata alcuna indagine penale sulla scomparsa e sull’uccisione di S.B., né condanne penali. Era indiscusso che l’uomo fosse scomparso mentre era sotto il controllo dei soldati croati e che la famiglia non aveva avuto sue notizie fino al ritrovamento del corpo in una fossa comune con una ferita da arma da fuoco alla testa, insieme ai corpi degli altri uomini catturati contemporaneamente al medesimo. In conformità a costante giurisprudenza della Corte, si è statuito che in simili circostanze esisteva una forte presunzione di causalità tra la scomparsa e l’uccisione dell’uomo e che l’onere della prova della non avvenuta uccisione per mano dei soldati croati spettava alle autorità. Di qui la conclusione per l’avvenuta violazione del diritto a un processo equo, avendo i tribunali croati imposto ai ricorrenti uno standard di prova irraggiungibile, circostanza assolutamente
inaccettabile in considerazione della gravità degli atti in questione.

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