La Corte EDU sull’oltraggio al Presidente della Repubblica per pubblicazioni diffamatorie condivise su Facebook (CEDU, sez. X, sent. 19 ottobre 2021, ric. n. 42048/19)

Con la decisione resa al caso di specie la Corte EDU ha dichiarato la violazione dell’art. 10 CEDU, che, come noto, tutela e garantisce la libertà di espressione. In particolare, il ricorrente – un cittadino turco – era stato condannato alla reclusione per aver condiviso sull’account Facebook alcuni contenuti offensivi ed oltraggiosi diretti contro la persona del Presidente della Repubblica. Nella sentenza di condanna, tali contenuti venivano considerati lesivi dell’onore, della reputazione e della dignità della persona offesa e, per tale ragione, non riconducibili nell’ambito oggettivo di applicazione della libertà di espressione. Sicché innanzi alla Corte di Strasburgo, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 10 CEDU, ritenendo i suddetti contenuti espressione del suo diritto di critica su questioni pubbliche politiche. Più specificamente, egli lamentava che il procedimento penale avviato nei suoi confronti e la condanna per oltraggio al Presidente della Repubblica costituissero un’ingerenza nell’esercizio del suo diritto alla libertà di espressione. Dopo aver scrutinato il ricorso sotto il profilo della sua ammissibilità, i giudici di Strasburgo hanno valutato la questione nel merito e ritenuto che nulla nelle circostanze del caso di specie fosse tale da giustificare la misura adottata dalle autorità nazionali, la quale, per sua stessa natura, esercita un effetto dissuasivo sulla disponibilità del soggetto ad esprimersi liberamente su questioni di pubblico interesse. Di conseguenza, e tenuto conto della sanzione di natura penale inflitta al ricorrente in applicazione di una norma speciale contenente la disciplina più garantista per il Presidente della Repubblica, la Corte EDU ha ritenuto come tutto quanto questo non fosse conforme allo spirito della Convenzione e che la pena non fosse proporzionata né necessaria in una società democratica i sensi dell’art. 10 CEDU.

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