La CEDU su restrizioni di diritti e libertà per scopi non autorizzati (CEDU, sez. V, sent. 18 febbraio 2020, ric. nn. 65583/13, 70106/13)

La Corte Edu si pronuncia sul caso di due ricorrenti, membri di un’organizzazione giovanile non governativa (NIDA), i quali lamentavano di aver subito restrizioni della libertà personale a causa della partecipazione a manifestazioni pacifiche antigovernative riguardanti la morte di soldati dell’esercito in situazioni non belliche. Invero, dopo tale partecipazione ed il giorno prima di un’altra manifestazione programmata, i ricorrenti, a seguito di perquisizioni nei loro appartamenti, erano
stati arrestati con l’accusa di possesso illegale di sostanze stupefacenti e molotov. La custodia cautelare era stata poi prolungata a seguito di una serie di decisioni dei tribunali nazionali non adeguatamente motivate. Inutili le richieste di arresti domiciliari alternativi, tutte respinte, cui sono
seguite ulteriori accuse penali. I due ricorrenti hanno adito la Corte Edu denunciando la violazione dell’articolo 5 § 3 della Convenzione (in quanto i tribunali nazionali non erano riusciti a giustificare la loro detenzione continuata in attesa del processo, non sussistendo ragioni pertinenti e sufficienti a tal fine), nonché dell’articolo 18 della Convenzione (asserendo che i loro diritti riconosciuti dalla Convenzione erano stati limitati per scopi diversi da quelli in essa previsti, trattandosi di un caso di detenzione preventiva finalizzata a punire e mettere a tacere attivisti dell’opposizione a causa del loro coinvolgimento attivo in manifestazioni antigovernative).
I Giudici di Strasburgo hanno ravvisato elementi sufficienti per ritenere che, effettivamente, le restrizioni della libertà dei ricorrenti fossero state disposte con finalità punitive per la partecipazione a tali manifestazioni, nonché impeditive dell’organizzazione di ulteriori dimostrazioni, in violazione dell’art.5 della Convenzione (Diritto alla libertà e alla sicurezza), anche in combinato disposto con l’art.18, ai sensi del quale le restrizioni che, in base alla Convenzione, sono poste a diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

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