La CEDU sulle dichiarazioni discriminatorie del parlamentare bugaro Siderov (CEDU, sez. IV, sent. 16 febbraio 2021, ric. n. 12567/13)

La CEDU si è pronunciata sul caso dei Sig. Budinova e Chaprazov che hanno ritenuto che i tribunali bulgari non hanno adeguatamente valutato le dichiarazioni del Sig. Siderov, membro del Parlamento, chiaramente equivalenti ad un incitamento all’odio razziale. Siderov si era riferito ai Rom in termini denigratori, imputando loro un’eccezionale crudeltà e definendoli come parassiti sociali e come minaccia per la Bulgaria. Secondo i ricorrenti tale messaggio meritava di essere sanzionato. Per il governo le dichiarazioni in questione non erano equivalenti ad un incitamento all’odio ma piuttosto erano critiche nei confronti delle autorità per non aver fatto abbastanza per contrastare la criminalità e per aver separato artificialmente le minoranze dalla società, isolandole. Per la Corte, poiché le dichiarazioni erano di chiaro intento discriminatorio nei confronti dei Rom, l’analisi deve essere influenzata anche dai doveri derivanti dall’art. 14 Conv., in particolare il dovere di combattere la discriminazione razziale che include quella per l’origine etnica. Sebbene i tribunali nazionali abbiano riconosciuto la veemenza delle dichiarazioni, hanno minimizzato la loro capacità di stigmatizzare i Rom come gruppo e di suscitare odio e pregiudizio nei loro confronti. In considerazione dalla lingua usata dal Sig. Siderov e la spinta generale del suo messaggio, le sue dichiarazioni andavano oltre l’essere una parte legittima di un dibattito pubblico sulle relazioni etniche e la criminalità in Bulgaria. Attribuendo un peso considerevole al diritto alla libertà di espressione del Sig. Siderov, in relazione alle dichiarazioni impugnate dai ricorrenti, i tribunali non sono riusciti a svolgere l’esercizio del bilanciamento. Con in rifiuto di riconoscere il risarcimento ai ricorrenti per le affermazioni discriminatorie del Sig. Siderov, le autorità nazionali non hanno rispettato il loro obbligo positivo di rispondere adeguatamente alle discriminazioni a causa dell’origine etnica dei ricorrenti e al rispetto della “vita privata” degli stessi. Vi è stata dunque una violazione dell’art. 8 Conv., in combinato disposto con l’art. 14.

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