La CEDU su accuse di abusi sessuali in un orfanotrofio bulgaro (CEDU, Grande Camera, sent. 2 febbraio 2021, ric. n. 22457/16)

La Cedu si pronuncia su un caso riguardante le accuse di abusi sessuali commessi contro tre bambini in un orfanotrofio bulgaro, prima della loro adozione da parte di una coppia italiana, nel giugno 2012. I Giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la situazione di particolare vulnerabilità in cui i ricorrenti si erano venuti a trovare (per la giovane età e lo status di bambini, privati delle cure genitoriali e collocati in un istituto, per di più vittime presunte di abusi sessuali e violenza), consentisse di analizzare il caso sotto il profilo della violazione dell’articolo 3 della Convenzione
(divieto di trattamenti disumani e degradanti). La Corte, all’unanimità ha escluso la violazione della parte sostanziale del citato articolo 3, dichiarando, in particolare, di non disporre di informazioni sufficienti per ritenere che le autorità bulgare sapessero o avrebbero dovuto sapere di un rischio reale e immediato per i ricorrenti di essere sottoposti a maltrattamenti, sì da far sorgere l’obbligo di adottare misure operative preventive di tutela dei bambini contro tale rischio. A maggioranza (nove voti contro otto), è stata, invece, dichiarata l’avvenuta violazione della parte processuale dell’art. 3 CEDU, in quanto le autorità inquirenti non si erano avvalse delle indagini e dei meccanismi di cooperazione internazionale
disponibili, non avevano adottato tutte le misure ragionevoli per far luce sui fatti del caso di specie e non si erano impegnate in un’analisi completa e attenta delle prove esistenti. Le omissioni rilevate sono apparse sufficientemente gravi per ritenere che l’indagine svolta non fosse stata efficace per le finalità dell’articolo 3 della Convenzione, interpretato alla luce degli altri strumenti internazionali applicabili ed in particolare della Convenzione di Lanzarote.

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