Autonomia e unità-indivisibilità della Repubblica: il modello costituzionale alla prova dell’emergenza

Lo scritto argomenta la tesi secondo cui unità ed autonomia non costituiscono, ex art. 5 Cost., due valori distinti (o, peggio, contrapposti) ma esprimono un unico valore fondamentale. Di qui, una duplice conseguenza: per un verso, lo Stato è chiamato a farsi carico non solo delle istanze facenti capo all’unità ma anche di quelle di autonomia, e così pure la Regione di entrambe. Per un altro verso, si rende necessario fare oggetto di critico ripensamento la tesi che qualifica unicamente lo Stato come ente sovrano, mentre la Regione si porrebbe quale ente autonomo. Con riferimento alla gestione delle emergenze, in particolare di quelle connotate da speciale gravità, si rileva il bisogno che se ne abbia una disciplina in Costituzione.