La Corte Edu si pronuncia sul caso di una cittadina armena, che aveva lamentato l’assenza di un valido mandato giudiziario a fondamento della misura della sorveglianza segreta, disposta nei suoi confronti dalla polizia durante l’espletamento di un’indagine volta ad accertare la commissione dei reati di corruzione e frode da parte della medesima ricorrente. La Corte ha riscontrato, in particolare, che il mandato non era stato sufficientemente specifico sulla persona oggetto della misura di sorveglianza, vaghezza inaccettabile quando si tratta di un’interferenza così grave con il diritto al rispetto della vita privata e familiare come quella prodotta dalla misura de qua. Inoltre, il mandato non aveva elencato le misure specifiche attuabili contro la ricorrente (audio/video-registrazione, intercettazioni telefoniche, ecc.). Nel complesso, la misura di sorveglianza era stata posta in essere sotto un non sufficiente controllo giudiziario e, pertanto, in conflitto con l’art. 8 della Convenzione.
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