Occorre rispondere alla seconda e alla terza questione poste dal suddetto giudice nelle cause
C-624/18 e C-625/18 nel modo seguente: l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che controversie relative
all’applicazione del diritto dell’Unione possano ricadere nella competenza esclusiva di un organo
che non costituisce un giudice indipendente e imparziale, ai sensi della prima di tali disposizioni.
Ciò si verifica quando le condizioni oggettive nelle quali è stato creato l’organo di cui trattasi e le
caratteristiche del medesimo nonché il modo in cui i suoi membri sono stati nominati siano idonei a
generare dubbi legittimi, nei singoli, quanto all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi
esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e
quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti e, pertanto, possano portare a una
mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detto organo, tale da ledere la fiducia
che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democratica. Spetta al giudice del rinvio
determinare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti di cui dispone, se ciò accada con
riferimento a un organo come la Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema). In una
tale ipotesi, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che
esso impone al giudice del rinvio di disapplicare la disposizione di diritto nazionale che riservi a
detto organo la competenza a conoscere delle controversie di cui ai procedimenti principali, di modo
che esse possano essere esaminate da un giudice che soddisfi i summenzionati requisiti di
indipendenza e di imparzialità e che sarebbe competente nella materia interessata se la suddetta
disposizione non vi ostasse.
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