La CEDU nuovamente in tema di minori stranieri non accompagnati (CEDU, sez. I, sent. 13 giugno 2019, ric. n. 14165/2016)

La Corte Edu con la sentenza in oggetto si è pronunciata sul caso di cinque cittadini afgani entrati in Grecia nel 2016 come minori migranti non accompagnati, quando avevano tra i 14 ei 17 anni. In particolare, i Giudici di Strasburgo, riconoscendo la fondatezza delle accuse mosse avverso lo Stato greco, hanno dichiarato la violazione dell’articolo 3 Cedu (divieto di trattamenti inumani o degradanti) in relazione a tre ricorrenti per le degradanti condizioni di detenzione in varie stazioni di polizia, nonché in relazione a quattro ricorrenti, per la permanenza per un mese nel Campo di Idomeni in un ambiente assolutamente inadatto a degli adolescenti (il campo, infatti, pur avendo una capacità di 1.500, ne ospitava 13.000 ed era privo di servizi igienico-sanitari).
La Corte pur consapevole del fatto che il campo di Idomeni era un campo di fortuna allestito dai rifugiati stessi e, pertanto, totalmente al di fuori del controllo delle autorità statali, ha ritenuto che queste ultime non avessero fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente aspettare da loro per adempiere all’obbligo di proteggere gli occupanti, innanzitutto smantellando il campo e fornendo le risorse necessarie per alleviare la crisi umanitaria che era in corso da tempo.
Tale obbligo di protezione incombeva sullo Stato tanto più in relazione a persone particolarmente vulnerabili per la giovane età, come i ricorrenti.
La Corte Edu ha altresì riconosciuto l’avvenuta violazione dell’art.5 che tutela il diritto alla libertà e sicurezza ai danni di tre ricorrenti, perché il loro collocamento presso stazioni di polizia configurava una illegittima privazione di libertà, non avendo il governo greco spiegato la scelta di collocarli in tali stazioni – peraltro in condizioni degradanti di detenzione – piuttosto che in una alternativa sistemazione temporanea.

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