E’ contraria alla Convenzione EDU l’installazione di sistemi di videosorveglianza non limitata a obiettivi previsti dalla legge (CEDU, sez. II, sent. 28 novembre 2017, ric. n. 70838-13)

La Corte di Strasburgo ha ritenuto violato l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU affermando che la videosorveglianza di un dipendente sul posto di lavoro deve essere considerata come una notevole intrusione nella vita privata del dipendente e se non giustificata da esigenze previste dalla legge costituisce senz’altro un’interferenza ai sensi dell’articolo 8. In particolare, la Corte ha osservato che, secondo le difese del Governo, la videosorveglianza è stata introdotta nel presente caso per garantire la sicurezza degli edifici e delle persone e per la sorveglianza dell’insegnamento, ma tale esigenza non è uno dei motivi per giustificare l’introduzione della videosorveglianza secondo i termini di legge. Il governo inoltre non ha fornito alcuna prova contraria a tale proposito né ha dimostrato di aver preso in considerazione qualsiasi altra misura come alternativa in precedenza.

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