La circostanza che un minore possa essere introdotto in un ambiente più favorevole alla sua crescita rispetto alla famiglia di origine, non ne giustifica la sottrazione ai genitori biologici per l’affidamento in vista di un’adozione. Compito dei servizi sociali è quello di aiutare le persone che versino in condizioni precarie innanzitutto informandole sui sussidi disponibili, sulle opportunità per ottenere alloggi popolari e, in generale, sui diversi tipi di prestazioni sociali che consentono di superare le difficoltà. Per queste ragioni, l’avvio della procedura di adozione e il conseguente allontanamento dai genitori e dai fratelli avrebbero dovuto rappresentare l’extrema ratio.
Post correlati
Il Consiglio di Stato si pronuncia in tema di sanzioni disciplinari nell’ordinamento militare, con particolare riferimento ai limiti nell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero (Consiglio di Stato, sez. I, parere 27 giugno 2024, n. 827)
9 Luglio 2024
La CEDU sulla violazione del diritto alla protezione dei dati personali (CEDU, sez. II, sent. 25 giugno 2024, ric. n. 23215/21)
9 Luglio 2024
La CEDU su divieto di esposizione di vignette satiriche in Moldavia (CEDU, sez. X, sent. 25 giugno 2024, ric. n. 15379/13)
9 Luglio 2024
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di divorzio: per la determinazione dell’assegno si valuta anche la costituzione di un nuovo nucleo familiare (Cassazione Civile, sent. 17 giugno 2024, n. 16703)
9 Luglio 2024
Conversione dell’adozione legittimante in adozione mite: non sempre è possibile (Cassazione Civile, 27 maggio 2024, n. 14777)
9 Luglio 2024