Nell’ambito di un ricorso proposto dall’ex coniuge che lamentava la limitazione del suo diritto di visita alla figlia minore a seguito di un conflittuale procedimento di separazione personale, la Corte ha ritenuto all’unanimità la violazione dell’articolo 8 della Convenzione. La Corte ritiene che, considerata l’importanza della questione in gioco – ossia la relazione tra un genitore e suo figlio –, questo giudice non avrebbe dovuto basarsi su semplici sospetti per limitare il diritto di visita del ricorrente e considerare, malgrado le conclusioni della perizia sopra menzionata e l’archiviazione della denuncia penale, che il mantenimento di contatti con il padre e i nonni paterni potesse nuocere allo sviluppo della minore. Pertanto, la Corte conclude che le autorità nazionali hanno oltrepassato il loro margine di apprezzamento violando dunque, in danno del ricorrente, i diritti sanciti dall’articolo 8 della Convenzione.
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