La CEDU all’unanimità ha condannato l’Italia al pagamento dei danni morali in favore del ricorrente per aver violazione dell’art. 7 della Convenzione (nulla poena sine lege). Per la Corte, il ricorrente non avrebbe dovuto essere condannato perché all’epoca dei fatti il reato per il quale è stato ritenuto colpevole (concorso esterno per associazione mafiosa) non era ben definito e chiaramente riconosciuto dall’ordinamento.
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