L’art. 8 della Convenzione europea portatore di obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata o familiare (CEDU, Sez. IV, 17 novembre 2015, n. 35532/12)

Il caso riguarda un cittadino italiano separato dalla moglie con un figlio. Il Tribunale per i minorenni dispose l’affidamento esclusivo di loro figlio alla madre, nonché i diritti di visita del padre, incontri poi fortemente limitati da una relazione negativa dei servizi sociali di Scandiano, i quali hanno ritenuto che lo stato di stress e agitazione del padre potesse essere un pericolo per il figlio.
La Corte ha ripetutamente dichiarato che, anche se lo scopo dell’articolo 8 della Convenzione è essenzialmente quello di proteggere l’individuo da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche, esso non si limita a costringere lo Stato astenersi da tali interferenze ma prevede una serie di obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata o familiare. Tali obblighi possono comportare l’adozione di misure di rispetto della vita familiare, anche nei rapporti tra privati, comprese le misure per incontrare il genitore e figlio, anche in caso di conflitto tra i genitori nonché tutte le misure preparatorie per raggiungere questo obiettivo (vedi, mutandis mutandis, Kosmopoulou v. Grecia, n. 60457/00, § 45, 5 FEBBRAIO 2004, Amanalachioai v. Romania, n. 4023/04, Ignaccolo-Zenide, già citata, §§ 105 e 112, e Silvestro, citata, § 70).
La Corte ritiene che la procedura dovrebbe essere circondata da adeguate garanzie a tutela dei diritti del ricorrente e rileva che i tribunali nazionali non hanno proceduto con la dovuta diligenza.
Pertanto, nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte ha accertato la responsabilità dello Stato italiano ritenendo che le autorità nazionali non hanno compiuto sforzi adeguati e sufficienti per far rispettare i diritti di visita del ricorrente e non sono riusciti a rispettare il diritto del singolo al rispetto della propria vita familiare.

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