CEDU e maternità surrogata: condannata l’Italia per aver allontanato il neonato dai genitori non biologici in violazione dell’art. 8 CEDU (CEDU, Paradiso e Campanelli c. Italia sent. 27 gennaio 2015 – ricorso n. 25358/12)

L’allontanamento di un bambino dall’ambiente famigliare deve essere una misura estrema adottabile solo in caso di immediato pericolo, non potendo assumere l’ordine pubblico come ragione giustificatrice di tale misura. L’allontanamento dal nucleo famigliare originario non può essere giustificato da considerazioni quale l’osservazione che col tempo il bambino avrebbe sviluppato legami più stretti e tali da rendere maggiormente problematica la successiva separazione; inoltre la coppia era stata valutata idonea all’adozione internazionale e poi considerata incapace di crescere e amare il bambino essendosi macchiati dell’onta di aver aggirato la legislazione italiana in tema di adozione.
Per tale motivo, La CEDU ritiene, quindi, che le autorità italiane abbiano violato l’art. 8, violazione che però non comporta per lo Stato italiano l’obbligo di riconsegnare il minore ai ricorrenti perché nel frattempo il bambino ha sviluppato legami affettivi con la famiglia affidataria.

Redazione Autore