Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo sono chiamati a pronunciarsi sulla presunta violazione dell’articolo 14 della Convenzione, letto in combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 e/o con l’articolo 8, in relazione all’applicazione di un tetto ai benefici di welfare nei confronti di una madre sola con un figlio minore di due anni.
La ricorrente lamentava che la mancata esenzione dal tetto per i genitori che – a causa delle responsabilità di cura e dell’assenza di servizi gratuiti di assistenza all’infanzia per i bambini sotto i due anni – incontrano maggiori difficoltà a soddisfare il requisito lavorativo delle 16 ore settimanali integrasse una forma di discriminazione rispetto agli altri genitori beneficiari. Nell’ambito delle riforme governative, infatti, era stato introdotto un tetto massimo ai benefici annuali, dapprima fissato a 26.000 e poi ridotto a 23.000 sterline, dal quale erano esentati i soli genitori che lavoravano almeno 16 ore a settimana. Tuttavia, la ricorrente, non potendo accedere a servizi gratuiti di assistenza all’infanzia, sosteneva che tale requisito fosse, nella pratica, eccessivamente gravoso.
Ciononostante, la Corte osserva che la misura si colloca nell’ambito delle politiche socio-economiche statali, rispetto alle quali gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento, e persegue obiettivi legittimi, quali l’incentivazione al lavoro, la sostenibilità del sistema di welfare e l’equilibrio tra beneficiari e contribuenti. La Corte attribuisce rilievo, inoltre, a: i) il fatto che il legislatore abbia considerato l’impatto della misura sui genitori con figli piccoli, respingendo consapevolmente le proposte di esenzione e valorizzando il lavoro quale principale strumento di contrasto alla povertà; ii) la presenza di misure di sostegno alternative, quali contributi per l’assistenza all’infanzia e pagamenti discrezionali; iii) il successivo ampliamento dei servizi di childcare.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che la mancata esenzione non è manifestamente priva di ragionevole fondamento e rientra nel margine di apprezzamento dello Stato; ne consegue la non violazione dell’articolo 14 della Convenzione.

