Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo sono chiamati a pronunciarsi sulla presunta violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione, in relazione all’esclusione del ricorrente dalla possibilità di candidarsi alle cariche di Presidente e Vicepresidente della Camera dei Rappresentanti dell’Assemblea parlamentare della Bosnia ed Erzegovina, quale conseguenza della distinzione operata dalla Costituzione dello Stato tra i “popoli costituenti” (bosniaci, croati e serbi) e gli “altri cittadini della Bosnia ed Erzegovina”. Tale distinzione introduceva, a livello legislativo, requisiti di natura etnica per l’accesso alle cariche di presidenza e vicepresidenza della Camera dei Rappresentanti, a scapito di coloro che non dichiaravano appartenenza ai popoli costituenti – come nel caso del ricorrente – e che risultavano, perciò, non eleggibili.
Al riguardo, la Corte ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 12, il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere garantito senza alcuna discriminazione per motivi di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o altra opinione, origine nazionale o sociale, associazione ad una minoranza nazionale, proprietà, nascita o ogni altra condizione. Ne consegue che una differenza di trattamento tra persone che si trovano in situazioni analoghe può essere ritenuta compatibile con la Convenzione solo qualora sia sorretta da una giustificazione oggettiva e ragionevole. Tuttavia, nel caso di specie, il fatto che solo i bosniaci, i croati e i serbi, in quanto popoli costituenti, fossero eleggibili alle cariche di Presidente e Vicepresidente della Camera dei Rappresentanti integrava una differenza di trattamento priva di qualsiasi giustificazione.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione.

