La Corte Edu si pronuncia sul caso riguardante la sanzione amministrativa inflitta al leader di un partito politico – tradizionalmente sostenuto da elettori appartenenti alla minoranza turca in Bulgaria – candidato alle elezioni parlamentari del 2013, per aver parlato in turco durante la campagna elettorale, violando così il codice elettorale bulgaro. I Giudici di Strasburgo dopo aver osservato che, in effetti, tale codice elettorale imponeva un divieto assoluto dell’uso di qualsiasi lingua diversa dalla lingua ufficiale (bulgaro) nelle campagne elettorali e che le violazioni delle relative disposizioni comportavano sanzioni amministrative sotto forma di ammende, hanno, tuttavia, ritenuto che tale divieto non corrispondesse ad un’esigenza speciale urgente e non fosse proporzionato ai fini legittimi menzionati nella Convenzione. È stata, d’altro canto, sottolineata la necessità di garantire ai candidati appartenenti a gruppi minoritari il diritto di utilizzare la propria lingua madre nelle campagne elettorali – per dare loro un accesso alle elezioni pari a quello degli altri cittadini – l’importanza del pluralismo, della tolleranza e della tutela delle minoranze in una società democratica. L’ingerenza nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione del ricorrente è stata, pertanto, non necessaria in una società democratica, con conseguente violazione dell’art.10 Cedu.
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