La decisione della Corte EDU ha ad oggetto il ricorso presentato da tre accademici impiegati presso università turche e firmatari della petizione “Accademici per la pace”, ai quali le autorità nazionali hanno ritirato i passaporti ai sensi dei decreti-legge adottati nell’ambito dello stato di emergenza, dichiarato all’indomani del tentativo di golpe del 15 luglio 2016. Tale misura, secondo i ricorrenti, ha impedito loro di proseguire i progetti accademici e professionali, le loro attività di ricerca e finanche di continuare gli studi di dottorato in università europee, costituendo un’ingerenza nel diritto al rispetto della loro vita privata e familiare. In proposito, la Corte ha ricordato che l’articolo 8 della Convenzione protegge il diritto alla realizzazione personale, e che le restrizioni alla vita lavorativa influiscono sul modo in cui l’individuo forma la propria identità sociale attraverso lo sviluppo delle relazioni con gli altri. Nella specie, essa ha osservato poi che le autorità nazionali non hanno fornito alcun elemento circostanziato atto a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato nei confronti dei ricorrenti, non risultando gli stessi in alcun modo collegati al summenzionato colpo di stato o ad alcuna organizzazione terroristica. Sotto tale profilo, la decisione è apparsa arbitraria ed illegale nonché lesiva del diritto all’istruzione come garantito dalla prima frase dell’articolo 2 del Protocollo n.1.
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