Con la decisione in oggetto la Corte Edu ha esaminato il ricorso promosso contro l’Ungheria da parte di una giornalista la quale si era vista negare dalle autorità interne (e, nella specie, dall’Ufficio per l’immigrazione e la nazionalità) una richiesta di autorizzazione per accedere in alcuni centri di accoglienza e riferire sulle condizioni di vita dei richiedenti asilo, lamentando quindi una indebita ingerenza nell’esercizio della libertà di espressione tutelata all’art. 10 della Convenzione. Richiamandosi ai principi già enucleati in una precedente causa, la Corte ribadisce la sussistenza di un rilevante interesse pubblico alla conoscenza e alla diffusione di informazioni concernenti la gestione e il trattamento di gruppi vulnerabili all’interno dei centri di accoglienza; un interesse che non può essere sacrificato in virtù di una motivazione del tutto sommaria e assertiva, come quella fornita dalle autorità statali, circa l’esigenza di tutelare la sicurezza e il rispetto della vita privata e familiare dei residenti nei centri di accoglienza. A giudizio della Corte, quindi, l’ingerenza subita dalla ricorrente nell’esercizio della libertà di espressione non era da reputarsi “necessaria in una società democratica”, determinandosi per questa via una violazione dell’art. 10 della Convenzione Edu.
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