La Corte Edu si pronuncia su eventi precedenti al conflitto armato del 2008 tra Georgia e Russia ed in particolare, su arresto, maltrattamenti, condanna e detenzione continuata di due ricorrenti da parte delle autorità di fatto dell’Abkhazia. I Giudici di Strasburgo hanno riconosciuto sussistere rispetto ai fatti di causa sia la giurisdizione della Georgia – perché pur non avendo esercitato alcun controllo sull’Abkhazia in quel momento storico, gli eventi contestati erano avvenuti su un suo territorio, riconosciuto tale dal diritto internazionale – sia della Federazione Russa, in ragione del controllo effettivo e dell’influenza decisiva esercitati su quell’area quale conseguenza del costante e sostanziale sostegno politico ed economico all’Abkhazia e del dissuasivo coinvolgimento militare. I Giudici di Strasburgo hanno ritenuto illegali gli arresti e la detenzione di due ricorrenti, a causa di maltrattamenti subiti durante l’interrogatorio, condizioni di detenzione degradanti e mancanza di cure mediche adeguate. Inoltre, l’assenza di informazioni sulle leggi applicabili e la scarsità di fonti ufficiali sul sistema legale e giudiziario in Abkhazia, ha impedito di verificare il soddisfacimento da parte delle autorità abkhaze e dei tribunali ivi istituiti dei requisiti dell’art.5: nessun elemento, dunque, per presumere l’esistenza nella regione di un sistema informato ad una tradizione giudiziaria compatibile con la Convenzione. Infine, non è stato garantito un equo processo innanzi ad un tribunale indipendente e imparziale istituito dalla legge, essendo stata negata ai ricorrenti la reale opportunità di organizzare una difesa e di beneficiare efficacemente dell’assistenza di un avvocato durante tutto il procedimento. Dal canto suo, il governo georgiano aveva fatto tutto quanto in suo potere per garantire i diritti dei ricorrenti, ma si era scontrato con i persistenti rifiuti delle autorità di fatto dell’Abkhazia di cooperare e con l’inattività delle autorità russe nell’adottare le misure necessarie per rispondere ai reclami loro notificati. Di qui la conclusione dell’avvenuta violazione, nei confronti del primo e del terzo ricorrente, del divieto di trattamenti inumani o degradanti, del diritto alla libertà e alla sicurezza e del diritto a un processo equo da parte della Federazione Russa; nessuna violazione, invece, da parte Georgia.
Post correlati
Secondo la Cassazione un “ambiente lavorativo stressogeno” viola il diritto fondamentale della persona del lavoratore (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 15957)
27 Giugno 2024
Secondo la Cassazione la questione della risarcibilità o meno della lesione di un diritto fondamentale non può essere sindacata sotto il profilo dell’omesso esame (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 16002)
27 Giugno 2024
Il Consiglio di Stato considera conforme ai dettami costituzionali il criterio discretivo da utilizzare per individuare i soggetti assoggettati alle competenze dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14 giugno 2024, n. 5365)
27 Giugno 2024
Il TAR Umbria si pronuncia sulla disciplina in materia di emersione dal lavoro irregolare (Tar Umbria, Perugia, sez. I, 14 giugno 2024, n. 471)
27 Giugno 2024
La Corte EDU sui presupposti per la continuazione della custodia cautelare (CEDU sez. V, sent. 13 giugno 2024, ric. n. 44570/19)
27 Giugno 2024