Nell’ambito del controllo preventivo di costituzionalità, richiesto dal Presidente della Repubblica, il Tribunale costituzionale giudica incostituzionali – dopo che il tema era stato affrontato dal Tribunale con la decisione d’incostituzionalità n. 123/2021 – alcune norme del Decreto n. 23/XV dell’Assemblea della Repubblica in tema di morte medicalmente assistita, per violazione del principio di determinatezza della legge, corollario dei principi dello Stato di diritto democratico, di legalità (inteso in termini di riserva di legge), di certezza del diritto e tutela dell’affidamento, derivanti dal combinato disposto degli artt. 2 e 165, comma 1, lett. b) della Costituzione, con riferimento all’inviolabilità della vita umana sancita dall’art. 24, comma 1. Il legislatore, prevedendo tre caratteristiche della sofferenza (“fisica, psicologica e spirituale”), formula la disciplina in modo tale da creare le condizioni per un dubbio interpretativo, circa il carattere cumulativo o alternativo di tali caratteristiche, che darebbe luogo a risultati applicativi divergenti. Lo Stato di diritto esige che una tale incertezza venga risolta dal legislatore stesso, tramite una scelta che non dia luogo a dubbi o equivoci.
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