La CEDU sulla condanna di un cittadino danese per violazione del divieto di ingresso in Siria (CEDU, sez. II, sent. 18 ottobre 2022, ric. n. 60785/19)

La Corte Edu si pronuncia sul caso riguardante la condanna di un cittadino danese per la violazione del divieto di ingresso e soggiorno, senza autorizzazione, in una zona della Siria (il distretto di al- Raqqa) interessata da un conflitto armato in cui era parte una organizzazione terroristica. Tale
limitazione imposta dallo Stato danese per motivi di sicurezza e per garantire che i propri cittadini non prendessero parte al conflitto armato, era stata revocata al momento della decisione della causa a seguito del mutamento della situazione in tale zona. La Corte ha convenuto con i giudici nazionali che le azioni del ricorrente dovessero essere giudicate
sulla base del diritto penale vigente al momento del reato e che la sua condanna fosse conforme alla legge applicabile all’epoca dei fatti, legge che definisce chiaramente il reato de quo, soddisfacendo i requisiti di accessibilità e prevedibilità, non essendo invocabile il principio della retroattività della norma penale più favorevole, in quanto il successivo venire meno del divieto derivava unicamente da circostanze estrinseche irrilevanti ai fini della questione della colpevolezza. I Giudici di Strasburgo hanno, peraltro, sottolineato che quel divieto non era assoluto, essendo data
al ricorrente la libertà di lasciare la Danimarca ed entrare in Siria, ma non in quella ristretta zona riservata – salvo la rappresentazione di motivi idonei ad ottenere una autorizzazione speciale – in ragione del conflitto armato ivi in corso e che imponendo tale limitazione le autorità nazionali
avevano opportunamente bilanciato i diritti del ricorrente con i bisogni della comunità nel suo insieme. Nessuna violazione, pertanto, dell’art.7 (nulla poena sine lege) e dell’art.2 Protocollo n.4 (libertà di movimento).

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