La Corte EDU si è pronunciata sul ricorso presentato da una cittadina croata col quale ha lamentato la violazione dell’art. 3 CEDU, per mancanza di adeguate indagini da parte delle autorità nazionali, nonostante abbia denunciato più volte le gravi minacce di morte e gli abusi subiti dal padre, sostenendo, peraltro, di aver ricevuto un trattamento discriminatorio dalle autorità di polizia sulla base della sua origine rom. Stando ai principi generali, vi è – come ricorda la Corte – un preciso obbligo per gli Stati di prevedere un quadro giuridico di garanzie per i reati di violenza domestica nonché di adottare misure ragionevoli al fine di scongiurare un rischio reale ed immediato di violenza reiterata di cui le autorità sono a conoscenza, e di condurre un’indagine efficace, tempestiva e approfondita prestando una speciale diligenza. Nel caso di specie, la Corte EDU ha ritenuto che i maltrattamenti subiti dalla ricorrente avessero raggiunto un livello di gravità tale da rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della Convenzione. E, indagando sull’adeguatezza della protezione dell’integrità fisica e psicologica della ricorrente da parte delle autorità nazionali, ha rilevato come nonostante le ripetute denunce, nessuna indagine penale adeguata fosse stata mai avviata. Per di più, secondo la Corte, le autorità non hanno mai fatto un serio tentativo di avere una visione globale del caso della ricorrente vittima di reiterati abusi sessuali e gravi minacce. Conclusivamente, per la Corte le autorità croate non hanno indagato efficacemente nonostante fossero a conoscenza dell’esistenza di un rischio reale e immediato di maltrattamento. E, di conseguenza, non hanno adempiuto al loro obbligo ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione.
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