Con la decisione che si segnala la Corte EDU ha definito il ricorso presentato da un cittadino francese, il quale aveva lamentato la violazione dell’art. 8 della Convenzione e, nella specie, l’ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare dovuta al rifiuto da parte delle autorità nazionali di accertare legalmente la sua paternità nei confronti del figlio biologico nato da maternità surrogata. Sulla questione, la Corte di Strasburgo – dopo aver dichiarato ammissibile il ricorso, ricordando che i procedimenti diretti ad accertare o a contestare la paternità (e la filiazione) attengono ad aspetti importanti dell’identità personale – ha proceduto ad esaminare il merito della causa. In particolare, essa ha ritenuto che il rigetto della richiesta avanzata dal ricorrente circa l’accertamento della sua paternità era diretto a perseguire uno degli scopi legittimi previsti dall’art. 8 par. 2 della Convenzione e, specificamente, quello di tutelare il superiore interesse del minore. È, infatti, alla luce di siffatto interesse che deve raggiungersi – come ha ricordato la Corte – il giusto equilibrio tra tutti gli altri interessi in gioco. Per conseguenza, la soddisfazione delle pretese del ricorrente avrebbe comportato conseguenze importanti sulla condizione (non solo giuridica) del minore, alterando profondamente una situazione di stabilità. In ragione di ciò, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che il diniego dei tribunali nazionali fosse fondato su motivi pertinenti e sufficienti ai sensi dell’art. 8 par. 2 CEDU. Mentre con riferimento alla qualità del processo decisionale la Corte non ha potuto non constatare l’eccessiva durata dello stesso, sanzionando perciò l’operato delle autorità nazionali per violazione del dovere di eccezionale diligenza richiesto in casi simili.
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