Nel caso XXX contro Russia la Corte EDU ha deciso il ricorso presentato da più cittadini russi, i quali avevano lamentato la violazione del loro diritto alla libertà di espressione per aver distribuito volantini durante la campagna elettorale, precedenti le elezioni del 2011. Per tale ragione, venivano arrestati, condotti presso la stazione di polizia e accusati di reati amministrativi minori. Con la decisione adottata la Corte ha valutato se tale interferenza violasse l’art. 5 par. 1 e l’art. 10 CEDU e se fosse necessaria in una società democratica. In via generale, essa ha ricordato che la democrazia costituisce un elemento fondamentale dell’ordine pubblico europeo e che tale ordine necessiti di libertà di dibattito politico affinché opinioni e informazioni possano liberamente circolare e rafforzare così la democraticità dell’intero sistema. In ragione di ciò, la distribuzione di volantini relativi alle imminenti elezioni politiche e, quindi, contenenti l’espressione di opinioni politiche rientra nella libertà di espressione del pensiero garantito dall’art. 10 della Convenzione. In merito, è senz’altro rilevante l’osservazione della Corte circa il margine di apprezzamento che ciascun ordinamento ha in riferimento all’organizzazione delle campagne pre-elettorali. Ciononostante, le accuse mosse a vario titolo ai ricorrenti non sono state ritenute dalla Corte EDU necessarie in quanto non richieste da alcuna urgente necessità sociale. La Corte ha altresì considerato superato il margine di apprezzamento riservato allo Stato nella misura in cui esso ha ostacolato oltremisura la diffusione del pensiero dei ricorrenti, limitandolo in maniera eccessiva e sproporzionata rispetto alla sua capacità di influenzare l’opinione pubblica. Alla luce di tali considerazioni, essa ha dichiarato la violazione dell’art. 5 par. 1 e dell’art. 10 della Convenzione.
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