La CEDU su libertà di espressione di un giudice sanzionato per aver condiviso un articolo di stampa su Facebook (CEDU, sez. II, sent. 1° marzo 2022, ric. n. 16695/19)

La Corte Edu si pronuncia sul caso riguardante la sanzione disciplinare (rimprovero) inflitta ad un giudice per aver condiviso (senza aggiungere commenti personali) in un gruppo Facebook privato un articolo di stampa in cui si criticava il Consiglio superiore della Magistratura, mettendone in
dubbio l’indipendenza nei confronti del potere politico. Le ragioni del provvedimento disciplinare risiedevano nella presunta incompatibilità del contenuto dell’articolo postato con il dovere di lealtà del ricorrente nei confronti dello Stato e con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’ordine giudiziario. La Corte ha ritenuto, invece, che l’articolo di stampa in questione si inserisse in un dibattito di particolare interesse per i membri dell’ordine giudiziario e che la possibilità per un giudice di
condividere con i suoi colleghi alcune opinioni comparse sulla stampa in relazione all’indipendenza della magistratura, consentendo loro di postare commenti in merito, rientrasse nella sua libertà di fornire e ricevere informazioni in un settore cruciale per la sua vita professionale. I Giudici di Strasburgo hanno osservato che il Consiglio superiore della Magistratura non aveva adeguatamente bilanciato la libertà di espressione del ricorrente, da un lato, ed il suo dovere di discrezione come giudice, dall’altro. Hanno, inoltre, rilevato che il Consiglio era un organo non
giudiziario, che i procedimenti svoltisi in seno ad esso non avevano soddisfatto le garanzie del controllo giurisdizionale e che il ricorrente non aveva avuto accesso ad alcun rimedio giurisdizionale avverso i provvedimenti adottati contro di lui in tale sede. La sanzione disciplinare inflittagli non aveva soddisfatto alcuna pressante esigenza sociale e, di
conseguenza, non aveva costituito una misura “necessaria in una società democratica” ai sensi dell’art.10 Cedu.

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