La Corte Edu si pronuncia sul caso del sig. XXXXX che non aveva potuto esercitare il diritto di voto durante le elezioni parlamentari del 2017 in Bulgaria, essendogli stato tale diritto automaticamente revocato nel 2000, quando era stato posto sotto tutela parziale per problemi psichiatrici. Tale decisione era in linea con il divieto costituzionale di esercizio del diritto di voto per i soggetti posti sotto tutela. La Corte pur riconoscendo che tale previsione possa rispondere al legittimo scopo di consentire la partecipazione alla elezione del Legislatore statale solo a persone capaci di assumere decisioni informate e consapevoli, ha ritenuto irragionevole la restrizione automatica e generalizzata e soprattutto senza distinzione tra i casi di tutela totale o solo parziale e senza garanzia di un attento controllo giurisdizionale individualizzato, volto a verificare le effettive capacità e facoltà delle persone con disturbi intellettivi o psichiatrici che subiscano, per questa ragione, una limitazione dei loro diritti. Pertanto, i Giudici di Strasburgo hanno concluso che la revoca automatica del diritto di voto al ricorrente per il sol fatto di essere stato posto sotto tutela parziale e senza sostanziale garanzia di un controllo giurisdizionale volto ad una valutazione individuale della sua idoneità ad esercitare il diritto di voto, non fosse proporzionata al legittimo scopo di limitare il diritto di voto in determinate situazioni e circostanze. Di qui il riconoscimento dell’avvenuta violazione del diritto a libere elezioni (art.3, Protocollo n.1).
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