La CEDU sui maltrattamenti intenzionali da parte di agenti statali (CEDU, sez. II, sent. 17 marzo 2026, ric. n. 56462/19)

Con la sentenza in commento, la Corte EDU si è pronunciata sul caso di un agente di polizia che ha utilizzato gas lacrimogeno contro una cittadina nel corso di una protesta. I giudici hanno affermato che l’uso della forza da parte delle autorità, nelle ipotesi in cui essa sfoci effettivamente in un trattamento vietato dall’art. 3 della Convenzione (tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti), può considerarsi legittimo solo se indispensabile e non eccessivo, cioè se proporzionato allo scopo perseguito, in relazione alla specifica situazione del singolo ricorrente. Quanto al profilo procedurale, in caso di violazione deve essere garantita alla vittima una riparazione appropriata e sufficiente. La Corte ha chiarito che, nei casi di maltrattamenti intenzionali da parte di agenti statali perpetrati in violazione dell’articolo 3, le autorità devono condurre, a tal fine, un’indagine approfondita ed efficace, idonea a condurre all’identificazione e alla punizione dei responsabili. Devono inoltre riconoscere un risarcimento in favore del ricorrente, ove appropriato, o almeno garantire la possibilità di richiedere e ottenere un risarcimento per il danno subito a seguito dei maltrattamenti. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che l’uso della forza, che ha dato luogo a un trattamento degradante, non potesse dirsi “necessario”, in quanto non giustificato dal comportamento della ricorrente. Le autorità nazionali, inoltre, non hanno fornito alla ricorrente una riparazione sufficiente, all’esito del processo penale infatti l’autore è rimasto impunito. Di conseguenza, vi è stata una violazione dell’articolo 3 della Convenzione sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello procedurale.

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