Nel caso di specie, i Giudici di Strasburgo si sono pronunciati sul c.d. “doppio prelievo” operato dallo Stato italiano, derivante dall’effetto combinato di una misura di confisca disposta dal giudice penale e di una condanna al risarcimento del danno pronunciata dalla Corte dei conti in favore dell’amministrazione lesa, in relazione ai possibili profili di violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
In particolare, pur avendo la magistratura italiana disposto due misure distinte, fondata ciascuna su una precisa base giuridica e preordinata a finalità differenti, risultava dubbia la proporzionalità complessiva dell’interferenza, la quale avrebbe richiesto un equilibrio tra i mezzi impiegati e l’obiettivo perseguito, senza imporre alla persona interessata un onere eccessivo ed esorbitante.
I giudici hanno rilevato, però, che l’effetto combinato della confisca e del risarcimento aveva consentito allo Stato di conseguire un importo complessivo superiore al danno effettivamente subito dall’amministrazione danneggiata e che, perciò, le misure in questione avevano imposto ai ricorrenti un onere eccessivo.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso per la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

