La CEDU sulla violazione dell’art. 2 sotto il profilo procedurale (CEDU, sez. III, sent. 17 febbraio 2026, ric. n. 30749/22)

Con la sentenza in commento, la Corte Edu si è pronunciata sul ricorso proposto da un cittadino croato che si doleva dell’inefficacia delle indagini condotte dalle autorità serbe con riferimento alla morte di suo padre, ucciso durante il conflitto armato scoppiato a seguito della dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Secondo la Corte, la forma che l’indagine deve assumere per soddisfare i requisiti dell’articolo 2 CEDU può variare. Indipendentemente dal metodo impiegato, tuttavia, perché i procedimenti volti a chiarire le circostanze della morte di una persona possano dirsi efficaci, le autorità, oltre a dover agire d’ufficio una volta che la questione sia giunta alla loro attenzione, devono operare con tempestività. L’eccessiva durata dei procedimenti può essere invero sintomatica del mancato rispetto, da parte degli Stati, degli obblighi procedurali imposti dall’art. 2 CEDU, salvo che la stessa non sia giustificata da ragioni plausibili e fortemente convincenti. Poiché, nel caso di specie, il Governo convenuto non ha fornito ragioni idonee a spiegare il notevole ritardo, la Corte ha ravvisato una violazione dell’articolo 2 della Convenzione, nel suo profilo procedurale.

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