Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo si trovano ad esaminare le doglianze del ricorrente, il quale, in ragione della sua appartenenza alla casta più bassa della gerarchia informale presente nelle carceri moldave, lamentava di essere stato sottoposto a una serie di restrizioni e umiliazioni, quali l’obbligo di mantenere una distanza fisica dagli altri detenuti, limitazioni alla libertà di movimento, il consumo separato dei pasti e l’impossibilità di accedere ad alcuni servizi comuni del carcere, nonché di essere stato costretto a svolgere lavori forzati dai quali gli altri detenuti erano esentati, in violazione degli artt. 3, 4 e 14 della Convenzione.
La Corte ha preliminarmente riconosciuto la notorietà del sistema gerarchico delle caste all’interno degli istituti penitenziari moldavi, ritenendo che tale sistema generasse pratiche discriminatorie rilevanti ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione, le quali non possono trovare alcuna giustificazione oggettiva in un ordinamento democratico. In questo contesto, l’atteggiamento delle autorità non poteva essere qualificato come una semplice omissione nella protezione del detenuto, ma piuttosto come una forma di tolleranza, se non addirittura di implicita approvazione, del sistema discriminatorio vigente. L’inerzia dello Stato ha pertanto comportato la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, in combinato disposto con l’articolo 14, poiché il ricorrente non è stato adeguatamente protetto da trattamenti degradanti motivati dal suo status all’interno della gerarchia carceraria.
Quanto all’articolo 4, la Corte ha accertato che il ricorrente era stato costretto a svolgere compiti gravosi e umilianti in virtù del “codice di condotta” informale applicato ai detenuti appartenenti alla casta degli emarginati e che il rifiuto di svolgere tali attività avrebbe comportato un concreto rischio di ritorsioni da parte degli altri detenuti. In ragione di tale coercizione fisica e psicologica, il lavoro svolto dal ricorrente è stato qualificato come lavoro forzato, poiché prestato sotto minaccia e non su base volontaria. Anche in questo caso, pertanto, la Corte ha concluso per la violazione dei divieti di schiavitù e di lavoro forzato sanciti dall’articolo 4 della Convenzione.

