La CEDU sugli obblighi positivi di protezione della proprietà privata (CEDU, sez. III, sent. 3 marzo 2026, ric. n. 4711/20)

La decisione in commento riguarda i danni arrecati all’abitazione della ricorrente da parte di privati che conducevano illegalmente attività di estrazione di carbone nell’area. Nella pronuncia, la Corte EDU ha ricordato che l’articolo 1 del Protocollo n. 1 pone a carico degli Stati anche obblighi di tipo positivo, l’esercizio effettivo del diritto al pacifico godimento dei propri beni, infatti, presuppone non soltanto l’astensione dello Stato da ogni interferenza, ma anche l’adozione da parte di quest’ultimo delle misure necessarie a proteggere la proprietà privata. Non essendo il diritto in questione un diritto assoluto, tali obblighi positivi non si estendono oltre quanto sia ragionevole nelle circostanze del caso. Nel caso di specie, pur tenuto conto della complessità della situazione e delle sfide economiche, organizzative e sociali incontrate dalle autorità bulgare, la Corte ha ritenuto che le stesse avessero violato il loro obbligo positivo di adottare misure ragionevoli per proteggere la proprietà della ricorrente. I Giudici hanno rilevato, in particolare, oltre all’inadeguatezza delle risposte alla condotta illecita, la mancanza di chiarezza, a monte, in merito agli enti da ritenersi responsabili dell’adozione delle misure. È stata riscontrata pertanto una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

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