La CEDU sull’impiego dell’integrity test in Ungheria (CEDU, sez. II, sent. 3 febbraio 2026, ric. n. 15147/23 and 38303/23)

La sentenza in commento ha ad oggetto il c.d. integrity test, introdotto in Ungheria con l’obiettivo di combattere la corruzione e monitorare il rispetto degli obblighi professionali. I soggetti sottoposti a integrity test vengono posti in situazioni in cui è loro offerta l’opportunità di assumere decisioni inappropriate o non etiche. Possono essere adottate inoltre misure quali l’osservazione segreta di persone, luoghi o veicoli; la raccolta di informazioni su quanto avvenuto in tali luoghi e la registrazione di tali eventi mediante strumenti tecnici, come registrazioni video o audio. Secondo la Corte, tali misure costituiscono delle interferenze con il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 della CEDU, come tali giustificabili, ai sensi dell’articolo 8 § 2, solo se previste dalla legge, dirette a perseguire uno scopo legittimo e necessarie in una società democratica per il raggiungimento di tale scopo. La Corte ha riconosciuto l’efficacia del metodo impiegato dalle autorità ungheresi per prevenire e per perseguire la corruzione, ma ha ritenuto che il quadro giuridico interno non rispettasse il requisito della “qualità della legge” e non fosse in grado di garantire che le interferenze con i diritti di cui all’art. 8 non eccedessero quanto strettamente “necessario in una società democratica”. Le misure infatti potevano essere applicate nei confronti di tutti i dipendenti, senza necessità di motivare in merito a sospetti di corruzione. È stata rilevata pertanto una violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

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