La sentenza in commento concerne un caso in cui è stata assunta la decisione medica di interrompere i trattamenti che mantenevano in vita un paziente contro la volontà di quest’ultimo, espressa in una direttiva anticipata scritta, e contro il parere unanime dei membri della sua famiglia, i quali hanno lamentato pertanto una violazione del diritto alla vita di cui all’art. 2 CEDU. La Corte Edu ha affermato che gli elementi da prendere in considerazione per giudicare se uno Stato abbia rispettato gli obblighi derivanti dall’articolo 2 sono: l’esistenza di un quadro legislativo compatibile con le esigenze di tale disposizione; il fatto che siano presi in considerazione, nel processo decisionale, i desideri previamente espressi dal paziente e dai suoi prossimi, nonché il parere di altri membri del personale medico; la possibilità di un ricorso giurisdizionale in caso di dubbio sulla migliore decisione da adottare nell’interesse del paziente. Secondo i giudici, il quadro normativo francese deve considerarsi compatibile con le esigenze dell’articolo 2: le direttive anticipate occupano una posizione centrale nelle decisioni mediche, pur non essendo loro riconosciuto carattere imperativo, e la scelta di non applicarle, quando sono ritenute manifestamente inappropriate o non conformi alla situazione medica, deve essere assunta da un’équipe di medici. Queste opzioni legislative, secondo la Corte, rientrano nel margine di discrezionalità di cui gli Stati dispongono nel bilanciare il diritto alla vita con diritti e interessi concorrenti, ivi compresi quelli alla preservazione della dignità del paziente e all’alleviamento della sua sofferenza. È infine possibile esperire congrui rimedi giurisdizionali. La Corte non ha ravvisato dunque una violazione dell’art. 2 CEDU.
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