La Corte Edu sulla violazione dell’art. 2 in seguito alla morte di un uomo sottoposto dagli agenti di polizia a misura di contenimento. (CEDU, sez. I, sent. 15 gennaio 2026, ric. n. 32707/19)

Nella decisione qui annotata la Corte Edu si è pronunciata contro l’Italia in merito alla violazione dell’art. 2 della Convenzione nella sua duplice valenza sostanziale e procedurale.
I fatti attengono alla morte di un uomo il quale, durante un intervento di polizia, era deceduto dopo essere stato immobilizzato e mantenuto in posizione prona per circa venti minuti.
In punto di diritto, la Corte ricorda che l’uso della forza (quale scriminante ex art. 2, par. 2) deve risultare “assolutamente necessario” e, specialmente se praticato dagli agenti di polizia, deve essere sufficiente regolato dal diritto nazionale nel quadro di un sistema di garanzie adeguate ed efficaci contro l’arbitrarietà e l’abuso della forza.
Nel caso di specie, la Corte rileva che – nonostante l’iniziale immobilizzazione forzata dell’uomo apparisse “assolutamente necessaria” a causa dello stato di forte agitazione in cui Egli si trovava – il suo successivo mantenimento in posizione prona per circa venti minuti abbia determinato, insieme ad altre concause, il decesso dell’uomo.
A tal riguardo, i giudici contestano innanzitutto la mancanza, all’epoca dei fatti, di linee guida che fornissero istruzioni chiare e adeguate su come mettere gli individui in posizione prona, al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita della persona interessata. Inoltre, le autorità statali non avrebbero adempiuto adeguatamente al loro obbligo positivo di formare i propri agenti delle forze dell’ordine in modo tale da garantire che possedessero il livello di competenza richiesto nell’impiego di tecniche di immobilizzazione come la posizione prona.
Tuttavia, accanto e oltre la violazione sostanziale dell’art. 2, i giudici hanno riscontrato anche una violazione procedurale del medesimo parametro nella misura in cui sono state rilevate delle carenze in termini di conformità dell’indagine al requisito di indipendenza, rilevando in particolare come alcuni degli agenti di polizia direttamente coinvolti nei fatti contestati avessero poi condotto le prime indagini, raccogliendo le dichiarazioni dei testimoni la stessa notte dell’accaduto.

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