La CEDU sulla violazione del diritto a un equo processo (CEDU, sez. I, sent. 22 gennaio 2026, ric. n. 10089/18)

Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo sono chiamati a pronunciarsi sulla presunta violazione del diritto a un equo processo, in relazione alla condanna penale del ricorrente al termine di un procedimento che, a suo avviso, avrebbe disatteso i principi di imparzialità e la presunzione di innocenza, garantiti rispettivamente dall’articolo 6 § 1 e dall’articolo 6 § 2 della Convenzione. In particolare, il ricorrente lamentava, da un lato, la partecipazione al giudizio dinanzi alla Cassazione di un giudice che lo aveva già condannato in primo grado e, dall’altro, alcune dichiarazioni presumibilmente rilasciate alla stampa dal revisore del codice del lavoro responsabile del caso in primo grado, mentre il procedimento era ancora pendente dinanzi alla Corte d’appello.
Quanto al primo profilo, la Corte EDU ha ritenuto che la partecipazione del medesimo giudice al procedimento di primo grado e a quello dinanzi alla Cassazione fosse idonea a far sorgere dubbi oggettivamente giustificati circa la sua imparzialità, incidendo, di riflesso, anche sull’imparzialità della stessa Corte nell’esame del ricorso proposto dall’imputato. Ne consegue, pertanto, la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
Con riferimento al secondo profilo, invece, la Corte ricorda come la presunzione di innocenza sancita dall’articolo 6 § 2 costituisca uno degli elementi fondamentali del diritto a un processo penale equo così come garantito dalla Convenzione e sottolinea l’importanza che i funzionari pubblici prestino particolare attenzione ai termini utilizzati nelle proprie dichiarazioni prima che una persona sia stata definitivamente giudicata colpevole. Nei fatti, tuttavia, il revisore del codice del lavoro non si era limitato a fornire informazioni di carattere fattuale in merito a un procedimento penale in corso, ma aveva espresso valutazioni personali e di merito sul ricorrente, descrivendolo come un «truffatore corrotto che conosceva i trucchi del mestiere». Tali dichiarazioni sono state ritenute dalla Corte idonee a indurre il pubblico a ritenere il ricorrente colpevole del reato contestatogli, mentre il procedimento era ancora pendente in grado d’appello, con conseguente violazione della presunzione di innocenza e perciò dell’articolo 6 § 2 della Convenzione.

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