Con la sentenza in commento, la Corte Edu si è pronunciata sul caso di un giudice polacco che, trasferito contro la sua volontà da una sezione a un’altra del medesimo tribunale, non ha potuto chiedere un riesame del provvedimento di trasferimento adottato dal Consiglio nazionale della magistratura. La Corte ha ribadito che, a norma dell’art. 6 § 1 della Convenzione, deve essere riconosciuto a tutti il diritto ad adire un giudice per la risoluzione delle controversie relative ai propri diritti. Quanto disposto dall’art. 6 § 1 è applicabile anche ai procedimenti che incidono sulle condizioni di impiego di un giudice. Perché non si configuri una violazione della disposizione richiamata, deve essere possibile per i giudici sottoporre le proprie pretese all’esame di un organo qualificabile come “tribunale” ai sensi dell’articolo 6 § 1, cioè rispondente ai requisiti, come quello di imparzialità e indipendenza, ivi stabiliti. Laddove l’organo competente a decidere in materia non risponda ai requisiti previsti dalla Convenzione, diviene indispensabile che le decisioni dallo stesso assunte siano assoggettabili a un successivo controllo, svolto da un organo dotato di piena giurisdizione e che offra le garanzie previste dalla Cedu. Nel caso di specie, la Corte ha concluso che il Consiglio nazionale della magistratura non potesse essere considerato un “tribunale” indipendente ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Non essendo neppure previsto un successivo controllo giurisdizionale sulle sue risoluzioni (era al contrario espressamente esclusa la possibilità di un riesame), la Corte ha ravvisato una violazione dell’art. 6 Cedu.
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