L’annotata decisione interviene in materia di imposta su alcuni servizi forniti da grandi aziende nel
settore digitale. L’art. 299 del Codice Generale delle Imposte prevede l’istituzione di una specifica imposta
sugli importi riscossi dalle imprese del settore digitale in relazione a servizi per la «la fornitura, tramite
comunicazioni elettroniche, di un’interfaccia digitale che consente agli utenti di contattare e interagire con altri utenti, in particolare per la consegna di beni o la prestazione di servizi direttamente tra tali utenti». La previsione, tuttavia, stabilisce che tale servizio di fornitura di un’interfaccia digitale non è imponibile: se «la persona che effettua tale fornitura utilizza l’interfaccia digitale principalmente per fornire agli utenti: contenuti digitali; servizi di comunicazione; servizi di pagamento, ai sensi dell’articolo L. 314-1 del Codice monetario e finanziario»; se si tratta di «sistemi di regolamento interbancario o sistemi di regolamento e consegna di strumenti finanziari, ai sensi dell’articolo L. 330-1 dello stesso codice; piattaforme di negoziazione definite all’articolo L. 420-1 del medesimo codice o sistemi di negoziazione di internalizzatori sistematici definiti all’articolo L. 533-32 dello stesso codice; attività di consulenza in
materia di investimenti in crowdfunding, ai sensi dell’articolo L. 547-1 dello stesso codice, e, se
facilitano la concessione di prestiti, servizi di intermediazione in materia di crowdfunding, ai sensi
dell’articolo L. 548-1 dello stesso Codice; altri sistemi di connessione, menzionati in un’ordinanza
del Ministro dell’Economia, la cui attività è soggetta ad autorizzazione e la cui prestazione di servizi
è soggetta alla vigilanza di un’autorità di regolamentazione al fine di garantire la sicurezza, la qualità
e la trasparenza delle transazioni relative a strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività
finanziarie»; inoltre, se lo «scopo» del servizio di «interfaccia digitale è consentire l’acquisto o la
vendita di servizi volti a veicolare messaggi pubblicitari alle condizioni previste« per «servizi
commercializzati agli inserzionisti, o ai loro agenti, volti a collocare messaggi pubblicitari mirati su
un’interfaccia digitale sulla base di dati relativi all’utente che la consulta e raccolti o generati durante
la consultazione di tali interfacce, anche quando sono effettuati tramite interfacce la cui fornitura è
esclusa dai servizi imponibili (…)»; possono essere inclusi «servizi di acquisto, archiviazione e
distribuzione di messaggi pubblicitari, monitoraggio pubblicitario e misurazione delle prestazioni,
nonché servizi di gestione e trasmissione dei dati degli utenti». Seguono ulteriori precisazioni. Alla
censurata disposizione normativa si contesta di i «principi di uguaglianza davanti alla legge e agli oneri
pubblici», nel favorire i suindicati servizi forniti dalle grandi imprese del settore digitale. Il Conseil
Constitutionnel, in merito alla determinazione dei servizi imponibili, tuttavia osserva che il citato art.
299 si limita a prevedere l’imposizione «sugli importi riscossi dalle imprese del settore digitale il cui
fatturato supera determinate soglie, a titolo di corrispettivo per la fornitura in Francia, nel corso di un anno solare, di servizi digitali». Non spetta, in simili valutazioni, al Consiglio sostituirsi al legislatore «libero di tassare i servizi digitali la cui creazione di valore si basa in modo determinante sull’attività dell’utente, come i servizi di targeting pubblicitario, e di escludere dal suo ambito di applicazione i servizi digitali la cui interfaccia è utilizzata principalmente per fornire contenuti digitali o per gestire determinati sistemi e servizi bancari, a condizione che, nel caso della fornitura di tali servizi, la creazione di valore derivi principalmente dal contenuto o dal servizio fornito dalla società e non dall’attività dell’utente». La decisione conclude, dunque, per la conformità a Costituzione delle accennate disposizioni normative. Certamente una vicenda complessa ed interessante, che chiama in causa la società della tecnodiversità (Yuk Hui, Tecnodiversità. Tecnologia e politica, Roma, 2024), legittima, in questo caso, dal punto vista impositivo.

