La CEDU sulla violazione degli artt. 6, 8 e 13 della Convenzione (CEDU, sez. V, sent. 11 settembre 2025, ric. n. 26519/16)

Nel caso di specie, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla condanna di una ex giudice ucraina per
corruzione, fondata su videoregistrazioni segrete nel suo ufficio e sulla registrazione audio di una
conversazione con una privata cittadina. La ricorrente aveva denunciato le violazioni degli artt. 6,
8 e 13 CEDU, lamentando l’illegittimità della sorveglianza segreta, unitamente alla carenza delle
garanzie di un giusto processo, stante la mancanza di un tribunale istituito per legge e l’eccessiva
durata del procedimento.
In riferimento alla videosorveglianza segreta, la Corte rileva che i giudici interni non avevano
svolto un controllo effettivo su legalità, necessità, portata e durata dell’ingerenza, impedendo
anche l’accesso della difesa al fascicolo; a ciò ha fatto seguito la distruzione del medesimo. Quanto
alla registrazione audio da parte di una privata cittadina e al suo utilizzo per le indagini, non
risulta alcuna autorizzazione giudiziaria preventiva. Ne discende, in entrambi i casi, la violazione
dell’art. 8.
Quanto all’art. 6 della Convenzione, la Corte ha accertato gravi irregolarità nell’assegnazione del
giudice, constatando il mancato ricorso al sistema di assegnazione previsto dalla normativa interna
e l’assenza di criteri trasparenti per la scelta del magistrato, tali da compromettere l’essenza del
diritto a essere giudicati da un tribunale istituito per legge. Sempre con riferimento all’art. 6, è stata
riscontrata la violazione del termine ragionevole per la conclusione del processo, violazione
causata da ritardi e inerzie delle autorità, a fronte di una causa, tra l’altro, di non particolare
complessità.
Infine, ritenute plausibili le doglianze in merito agli articoli 6 e 8, la Corte ha accertato la violazione
dell’art. 13, per l’assenza di un rimedio effettivo contro l’eccessiva durata del procedimento.

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