Il Tribunale costituzionale giudica incostituzionale, per violazione dell’art. 13 della Costituzione, e quindi del principio di eguaglianza, l’art. 2, lett. d), del regime giuridico del contributo straordinario del settore energetico (approvato dall’art. 228 della legge del 31 dicembre 2013, n. 83-C, prorogato al 2019 dall’art. 313 della legge del 31 dicembre 2018, n. 71), nella parte in cui stabilisce che l’imposta si applica al valore dei beni di cui all’art. 3, par. 1, del medesimo regime, di proprietà di persone giuridiche del settore energetico nazionale, con domicilio fiscale, o sede, o direzione effettiva o stabilimento consolidato in territorio portoghese, che, al 1° gennaio 2019, sono concessionarie di attività di trasporto, distribuzione o stoccaggio sotterraneo di gas naturale (secondo i termini definiti nel decreto-legge del 26 luglio 2006, n. 140, nella formulazione in vigore nel 2019). A seguito di una modifica normativa, non è più giustificata l’inclusione dei concessionari delle attività di trasporto, distribuzione o stoccaggio sotterraneo di gas naturale (i soggetti di cui all’articolo 2, lettera d), del regime del contributo straordinario) come soggetti passivi di questo tributo, poiché la già tenue equivalenza di gruppo alla base del contributo non è più riscontrabile nei loro confronti.
Post correlati
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’ambito applicativo della norma istitutiva dell’Autorità di regolazione nel settore dei trasporti(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24 luglio 2024, n. 6702)
7 Agosto 2024
Il TAR Calabria si pronuncia su imprese funebri e divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto (Tar Calabria, Reggio Calabria, ord. 30 luglio 2024, n. 503)
7 Agosto 2024
L’assegno di mantenimento va commisurato alla durata del matrimonio (Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2024, n. 20507)
7 Agosto 2024
Il diritto alla reintegrazione della quota di ciascun legittimario è autonomo rispetto a quello degli altri legittimari (Cass. Civ., Sez. II, ord. 19 luglio 2024, n. 19919)
7 Agosto 2024
Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vanno assimilate al diritto vivente e pertanto non vanno prodotte in giudizio (Cass. Civ., Sez. III, ord. 16 luglio 2024, n. 19506)
7 Agosto 2024