La Corte EDU ha definito il caso avente ad oggetto il ricorso sollevato contro lo Stato da tre sindacati francesi, i quali hanno lamentato la presunta violazione del diritto ad un giusto processo (ex art. 6 § 1 della Convenzione), poiché la parte avversa, nel giudizio che li vedeva coinvolti, risultava collegata ad alcuni componenti del collegio giudicante. Preliminarmente, viene ribadito che quando un giudice ha avuto rapporti professionali regolari, stretti e retribuiti con una delle parti del procedimento, può esservi il giustificato timore che il principio di imparzialità sia leso. In effetti, nel caso di specie, i Giudici di Strasburgo – pur sottolineando che il contributo dei magistrati alla diffusione della legge, soprattutto in occasione di eventi di carattere scientifico, attività didattiche o pubblicazioni, rientra naturalmente nell’ambito delle loro funzioni – hanno rilevato che i rapporti professionali degli stessi con una delle parti del procedimento erano stati regolari, stretti e retribuiti e, pertanto, sufficienti a dimostrare la non imparzialità del collegio giudicante con conseguente violazione dell’articolo 6 §1 della Convenzione.
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