La questione esaminata dalla Corte Edu nella pronuncia qui annotata verte sulla compatibilità con l’art. 8 della Convenzione, e in particolare con il diritto al rispetto della corrispondenza privata, del rifiuto delle autorità penitenziarie turche di inviare una lettera indirizzata dal ricorrente, all’epoca dei fatti detenuto presso una struttura carceraria, a suo fratello (anch’egli detenuto). Da un punto di vista generale la Corte afferma che una qualsiasi ingerenza da parte di un’autorità pubblica nel diritto al rispetto della corrispondenza privata violerà l’articolo 8 della Convenzione a meno che tale ingerenza non sia “conforme alla legge”, persegua uno o più scopi legittimi di cui al paragrafo 2 di detto articolo e sia “necessaria in una società democratica”. La nozione di necessità implica che l’ingerenza corrisponda a un bisogno sociale urgente e la sua valutazione spetta solo preliminarmente alle autorità nazionali poiché il giudizio sulla pertinenza e sufficienza delle ragioni addotte, sotto il profilo della compatibilità con i parametri convenzionali, rimane di competenza della Corte. La questione appare ancora più problematica per l’ipotesi della corrispondenza tra detenuti poiché, per quanto una certa forma di controllo risulti certamente ammissibile, non va trascurata la circostanza che la possibilità di scrivere e di ricevere lettere costituisce talvolta l’unico legame del detenuto con il mondo esterno e perciò assume una notevole importanza anche al fine di mantenere dei contatti con i familiari più stretti. La Corte ribadisce inoltre che quando vengono adottate misure che interferiscono con la corrispondenza dei detenuti, è essenziale vengano fornite le ragioni dell’ingerenza, in modo tale che il ricorrente e/o i suoi consulenti possano accertare che la legge sia stata applicata correttamente e che le decisioni assunte non siano irragionevoli o arbitrarie. Nel merito, i giudici di Strasburgo ritengono che il rifiuto delle autorità penitenziare di spedire la lettera indirizzata dal ricorrente a suo fratello abbia costituito un’indebita ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della corrispondenza privata ai sensi dell’articolo 8 § 1 della Convenzione; e in effetti le ragioni a sostegno di tale ingerenza, sebbene fondata su un’apposita base giuridica, non sono state considerate dalla Corte pertinenti e sufficienti né tantomeno la misura reputata come necessaria in una società democratica. Per questi motivi la Corte ha ritenuto pienamente fondata la denuncia del ricorrente riscontrando una violazione del parametro convenzionale evocato.
Post correlati
Secondo la Cassazione un “ambiente lavorativo stressogeno” viola il diritto fondamentale della persona del lavoratore (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 15957)
27 Giugno 2024
Secondo la Cassazione la questione della risarcibilità o meno della lesione di un diritto fondamentale non può essere sindacata sotto il profilo dell’omesso esame (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 16002)
27 Giugno 2024
Il Consiglio di Stato considera conforme ai dettami costituzionali il criterio discretivo da utilizzare per individuare i soggetti assoggettati alle competenze dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14 giugno 2024, n. 5365)
27 Giugno 2024
Il TAR Umbria si pronuncia sulla disciplina in materia di emersione dal lavoro irregolare (Tar Umbria, Perugia, sez. I, 14 giugno 2024, n. 471)
27 Giugno 2024
La Corte EDU sui presupposti per la continuazione della custodia cautelare (CEDU sez. V, sent. 13 giugno 2024, ric. n. 44570/19)
27 Giugno 2024