La Corte Edu si pronuncia sul caso di una ricorrente, al cui feto era stata diagnosticata la trisomia 21, che lamentava di non aver potuto accedere in Polonia all’aborto legale per anomalie fetali, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 2020 e delle conseguenti modifiche legislative iv introdotte. Annullato – in ragione di tale nuovo quadro normativo – l’intervento di aborto in ospedale già programmato, la donna era stata costretta a recarsi in una clinica privata all’estero per realizzare lo scopo. I Giudici di Strasburgo hanno ritenuto che quelle novelle legislative, che avevano indotto la donna a recarsi all’estero per abortire, affrontando spese considerevoli ed il disagio di stare lontano dalla sua rete di sostegno familiare, dovevano aver avuto un impatto psicologico significativo su di lei. Tale ingerenza nei suoi diritti, e in particolare in una procedura medica per la quale era idonea e che, peraltro, era già stata avviata, aveva creato una situazione che l’aveva privata di adeguate garanzie contro l’arbitrarietà. Di qui l’accertata violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Cedu.
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